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7 novembre 2013 - Divieto di fumo

Milano, 7 novembre 2013

AI DOCENTI

ALLE FAMIGLIE

AGLI STUDENTI

Oggetto: divieto di fumo

 

Si ricorda che il Decreto-Legge n.104 del 12 settembre 2013 ha esteso il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie (cortili e zone di accesso).

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975 e modifiche successive e dall’art. 10 L 689/1981, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 55,00 (pagamento pari al “doppio del minimo” della sanzione prevista entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione). La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto “Galilei” – Milano)

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare . Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto “sostanze” vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto la prof.ssa Verrone, il prof. Quarata e il prof. Greco per la sede di via Paravia, la prof.ssa D'Amico e la prof.ssa De Gennaro per la sede di via degli Ulivi, con i seguenti compiti:

  • vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto

  • vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica

  • notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.


 

Il Dirigente Scolastico Reggente

prof. Roberto Ceriani


 

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